Visite
Hits visite contenuto : 47802| Concesso l'utilizzo dei lampeggianti blu ai volontari |
|
|
|
| Scritto da Giovanni Di Gaetano | |||
| Sabato 18 Aprile 2009 23:13 | |||
|
PRIMO PIANO - Finalmente ci siamo! Le proteste del mondo del volontariato, le prese di posizione di vari servizi regionali e l'intervento del Dipartimento della Protezione civile nazionale hanno risolto un problema che si trascinava da tempo. Il Governo ha approvato un decreto legge ad hoc modificando di fatto il comma 5 dell'ari. 1 77 del Codice della strada, che impediva l'uso dei lampeggianti blu nei mezzi in dotazione ai volontari di Protezione civile durante il loro coinvolgimento nelle attività di emergenza e di soccorso. Dopo la nostra inchiesta pubblicata nel numero scorso della rivista, riguardante l'argomento del divieto dell'uso dei lampeggianti blu da parte dei volontari di Protezione civile per effetto del comma 1 dell'ari. 177 del codice della strada, ne eravamo fiduciosi. Adesso però ne abbiamo la certezza:grazie all’intervento della Protezione civile nazionale e le richieste del volontariato di Protezione civile lanciato anche attraverso il nostro mensile, e accolte dai nostri governanti. La camera dei deputati ha approvato, infatti, un decreto legge che ha modificato l'art. 177, del nuovo Codice della strada prevedendo ufficialmente l’utilizzo dei lampeggiatori blù da parte dei volontari di Protezione civile. La nuova norme è contenuta nel comma 5 dell'articolo 8 del Decreto Legge n.172 del 6 novembre 2008 che prevede l’inserimento nell’elenco dei mezzi autorizzati all’uso della segnalazione visiva lampeggiante blu anche di quelli adoperati dai volontari di Protezione civile durante il loro coinvolgimento delle attività di soccorso. Ecco in pratica cosa dice la nuova norma "Ari, 8.:Potenzialmente delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi. Comma 5.: All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285,nella rubrica dopo la parola: 'antincendio' sono inserite le seguenti: 'di protezione civile' e al comma 1 dopo la parola: 'antincendio' sono inserite le seguenti: 'e di Protezione civile' come individuati da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Di seguito riportiamo invece l'art. 177 del codice della strada così come appare dopo l'entrata in vigore della nuova norma: "Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di Protezione civile e delle autoambulanze. 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di Protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della Mctc.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti". L'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge sull'uso dei lampeggianti blu da parte dei mezzi adoperati perfinalità di Protezione civile, rappresen-ta una grande vittoria per i volontari che arriva dopo diversi anni di richieste, interpellanze e inchieste. La norma appariva sicuramente inadeguata in ragione di almeno due motivi: l'aumento vertiginoso dal punto di vista numerico dei volontari e del loro bagaglio professionale, nonché la forte cre-scita delle organizzazioni di volontariato e del loro indispensabile ruolo, fattori non prevedibili al momento del l'emanazione delle norme sull'utilizzodei dispositivi in questione; e poi perché sembrava del tutto illogico e irresponsabile negare identica utilità nei confronti di coloro che corrono gli stessi rischi rispetto a quanti altri partecipano in operazioni di soccorso di Protezione civile. Una, conquista, quindi dei volontari della Protezione civile che, con questa ulteriore concessione, si rafforzano ancora di più in termini di serietà e di professionalità. Fatta la norma adesso si dovranno buttare le basi per regolamentarne l'applicazione e a questo ci ha pensato Agostino Miozzo, direttore del Servizio del Volontariato e Relazione istituzionali e internazionali del Dipartimento della Protezione civile, che si è già attivata per la stesura di una bozza di regolamentazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,convocando il 4 dicembre 2008,presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile,i componenti della consulta nazionale delle Organizzazioni di Protezione civile,istituita con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile n.3548 del 18 luglio 2008,cui fa parte la Fir CB – Ser ,Anpas e altre organizzazioni a livello nazionale. Durante il corso della riunione, il direttore del Servizio del volontariato del Dipartimento ha fatto presente che la bozza di regolamentazione da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dovuto comprendere in linea di massima le seguenti indicazioni: 1. installazione fissa solo su automezzi di proprietà di organizzazioni iscritte all’ elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione civile e/o agli albi o registri regionali. 2. utilizzo solo con attivazione /autorizzazione scritta di una autorità di Protezione civile e nei casi previsti dalla effettiva necessità. 3. per gli automezzi privati in comodato all’associazione per l’espletamento di attività di soccorso, (esempio tipico gli autoveicoli utilizzati come radiomobili)il presidente potrà chiedere l’accredito del mezzo alla motorizzazione per poter disporre di una autorizzazione all’uso del lampeggiatore removibile che durante il non uso dovrà essere conservato in un posto non visibile all’esterno. dalla rivista “La Protezione Civile Italiana” Gennaio/Febbraio 2009 n°1
|
|||
| Ultimo aggiornamento ( Martedì 19 Maggio 2009 17:52 ) |


